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Riconoscimento dei titoli accademici pontifici

Consegna dei diplomi di Licenza e DottoratoAPPROVAZIONE DELL'INTESA ITALIA-SANTA SEDE PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI PONTIFICI

[Estratto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 62 del 16 marzo 1994, p. 4: Decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 1994, n. 175]

«La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell’intesa 14 dicembre 1985 tra l’autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), hanno determinato quanto segue:

Art. 1.

Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, la disciplina “Sacra Scrittura”.

Art. 2.

I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l’interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità d’insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d'insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea.

Al predetto fine l’interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall’elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede».

 

EFFETTI CIVILI DEI TITOLI RILASCIATI DA FACOLTÀ APPROVATE DALLA SANTA SEDE

Secondo la legislazione oggi vigente in Italia “i titoli accademici in Teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla S. Sede, sono riconosciuti dallo Stato” (art. 10.2 Legge del 25 marzo 1985, n. 121, cfr. Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1985).

Inoltre con DPR del 2 febbraio 1994, n. 175, viene approvata l’Intesa Italia - S. Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici (cfr. sopra, l’art 2 del DPR n. 175).

Pertanto, i titoli accademici di Baccellierato, Licenza e Dottorato sono riconosciuti validi ai fini dell’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola pubblica secondo le nuove norme dell’Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana.

I titoli di Licenza e di Dottorato in Teologia sono riconosciuti validi se vidimati dalle competenti Autorità ecclesiastiche e civili per:

a. l’immatricolazione nelle Università e Istituti universitari statali e liberi. Ai fini di esenzioni parziali o totali da corsi universitari, a discrezione delle Autorità accademiche, anche i certificati originali degli studi compiuti debbono essere preventivamente vidimati e legalizzati (cfr. Circolare del M.P.I. n. 3787 del 2 ottobre 1971);

b. l’abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Medie di primo grado solamente private o legalmente riconosciute, o pareggiate, dipendenti o meno da Enti ecclesiastici o religiosi;

c. l’ammissione ai concorsi-esami di Stato per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento nelle scuole o negli istituti parificati o pareggiati di istruzione media di primo e secondo grado, dipendenti da Enti ecclesiastici o religiosi relativamente a quelle discipline per le quali sono richieste la laurea in Lettere o in Filosofia, conseguite presso le Università statali o libere (art. 31 della Legge n. 86 del 19 gennaio 1942);

d. l’esercizio provvisorio dell’insegnamento nei tipi e gradi di scuola di cui sopra (cfr. c.), in attesa del conseguimento delle corrispondenti abilitazioni per esami di Stato (cfr. Nota ministeriale del 5 dicembre 1958 e successive estensioni: n. 411 del 10 novembre 1964, n. 498 del 29 novembre 1965, n. 429 del 15 novembre 1966).

Per l’Italia, le vidimazioni da richiedere - inerenti sia un certificato relativo all’intero curriculum degli studi accademici dello studente che riporti l’elenco degli esami sostenuti con relativa votazione conseguita, sia il Diploma originale - sono le seguenti:

1. Congregazione per l’Educazione Cattolica (Piazza Pio XII, 3 - 00193 Roma - tel. 06.69.884.167 - fax 06.69.884.172). NB: i diaconi, i presbiteri e i religiosi dovranno rilasciare alla Congregazione per l’Educazione Cattolica anche un “nulla osta” del proprio Ordinario alla richiesta di riconoscimento del titolo;

2. Segreteria di Stato (Prima Sezione) della Santa Sede (Palazzo Apostolico Vaticano - 00120 Città del Vaticano - tel. 06.6988.3438 - Fax 06.6988.5088);

3. Nunziatura Apostolica in Italia (Via Po, 27/29 - 00198 Roma - tel. 06.8546.287 - fax 06.8549.725);

4. Prefettura di Roma - Ufficio Legalizzazioni (ubicazione: Via Ostiense, 131/L - Scala B - II piano - 00154 Roma - Tel. 06.6729.4633; indirizzo per la corrispondenza: Via IV Novembre 119/A - 00187 Roma).

Per le altre nazioni: è necessario recarsi presso l’Ambasciata della propria nazione presso la Santa Sede o presso il Governo Italiano (a seconda della procedura).

La documentazione, corredata dalle vidimazioni su indicate, va presentata al Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica (zona EUR, Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma), allegata a domanda in carta semplice.