Convenzione tra l'Episcopato sardo e la Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù
Testo della Convenzione tra l'Episcopato Sardo e la Provincia italiana della Compagnia di Gesù per la gestone accademica della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna
Considerando:
a. che la Pontificia Facoltà Teologica del Sacro Cuore, attualmente denominata Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, eretta in Cuglieri dal papa Pio XI il 5 agosto 1927 e affidata alla Compagnia di Gesù (unitamente al Pontificio Seminario Regionale Sardo) è passata alle dipendenze della Conferenza Episcopale Sarda;
b. che la Conferenza Episcopale Sarda ha domandato alla stessa Compagnia di Gesù di conservare la direzione della Facoltà sul piano accademico;
c. che a sua volta la Compagnia, nel desiderio di rendere servizio alla Chiesa che è in Sardegna, ha accettato detto incarico secondo modalità e condizioni da precisarsi in apposita Convenzione;
d. che, a seguito del trasferimento della Facoltà da Cuglieri a Cagliari (anno accademico 1971-1972), c’è stata l’apertura della medesima a religiosi e laici, nonché un suo maggiore inserimento nella cultura locale sancito anche da accordi di collaborazione con altri Istituti accademici e culturali;
e. che il 25 marzo 1987 sono entrati in vigore i nuovi Statuti della Facoltà;
f. che la gestione accademica, amministrativa ed economica della stessa Facoltà e della annessa Biblioteca ha subito modificazioni e ha comportato maggiore complessità e maggiori impegni anche a motivo del necessario adeguamento alle leggi civili ed ha richiesto, di conseguenza, maggiori entrate finanziarie e la ricerca di nuovi cespiti di sovvenzionamento;
g. che la ristrutturazione interna della Compagnia di Gesù in Italia ha comportato il passaggio delle responsabilità nei riguardi della Facoltà dalla allora Provincia Torinese all’attuale Provincia d’Italia;
h. che la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, in data 12 marzo 1999, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, con tutte le conseguenze di legge che questo fatto comporta:
la Conferenza Episcopale Sarda, rappresentata dal suo Presidente, e la Compagnia di Gesù, rappresentata dal Superiore Provinciale della Provincia d’Italia, hanno ritenuto necessario rivedere la precedente Convenzione stipulata il 13 luglio 1972 e sono addivenuti alla presente Convenzione.
1. La Conferenza Episcopale Sarda assume l’alta direzione e responsabilità presso la Santa Sede della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna e la esercita per mezzo del suo Presidente quale Gran Cancelliere della Facoltà. La Conferenza Episcopale Sarda inoltre nomina due Vescovi che, con il Gran Cancelliere, formano una commissione per seguire e sostenere la vita della Facoltà.
2. La Compagnia di Gesù assume la direzione immediata della Facoltà sul piano accademico e la esercita, in conformità con gli Statuti e la presente Convenzione, mediante il Provinciale della Provincia d’Italia in qualità di Vice-Gran Cancelliere, al quale spettano in particolare i seguenti compiti:
a. presentare al Gran Cancelliere il Preside, scelto tra i Religiosi della Compagnia di Gesù e designato secondo gli Statuti (artt. 14, 15, 19), affinché lo nomini e ne chieda la conferma alla Congregazione per l’Educazione Cattolica;
b. partecipare, nei casi opportuni, ai Consigli di Facoltà e dei Docenti;
c. destinare alla Facoltà un numero congruo di Gesuiti, aventi le competenze e le attitudini richieste dagliStatuti e secondo le modalità da essi stabilite, per lo svolgimento dell’impegno accademico della Facoltà e della sua vita ordinaria.
3. Si istituisce una Commissione presieduta dal Gran Cancelliere e composta dai due Vescovi designati dalla Conferenza Episcopale Sarda di cui al n. 1, dal Provinciale d’Italia della Compagnia di Gesù o da un suo delegato, dal Preside della Facoltà, dal Rettore del Seminario Regionale e dai Presidenti Regionali CISM e USMI. Tale Commissione, che dura in carica tre anni e si raduna almeno una volta all’anno, avrà la finalità di seguire la vita della Facoltà. In particolare di:
a. curare le relazioni Facoltà-Seminario Regionale;
b. interessarsi delle necessità economiche della Facoltà;
c. individuare i futuri docenti per la Facoltà.
4. I Vescovi della Sardegna si impegnano, in dialogo con i responsabili della direzione accademica, a individuare e a destinare, tra il clero di tutte le Diocesi sarde, a norma degli Statuti, docenti adatti per l’insegnamento a tempo pieno in Facoltà.
5. La Compagnia di Gesù si impegna, per la durata della presente Convenzione, a:
a. mettere a disposizione della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, tramite un trattato di comodato, una parte del suo edificio, in via Sanjust 13. Tale sede è stata rinnovata e ampliata grazie ad un impegno economico straordinario della Provincia d’Italia della Compagnia di Gesù;
b. lasciare in uso alla Biblioteca della Facoltà i libri di sua proprietà, che già si trovano in essa[1].
6. Per quanto concerne la gestione economica, si stabilisce quanto segue:
a. la gestione economica diretta spetta alle autorità e agli organi competenti della Facoltà in conformità con quanto stabilito nei suoi Statuti (art. 88);
b. la Conferenza Episcopale Sarda:
b.1. assume il compito di supervisione sulla amministrazione economica della Facoltà;
b.2. si impegna a corrispondere la somma annuale necessaria a coprire le spese ordinarie, tenendo presenti le altre fonti di entrata (CEI, tasse accademiche, contributi A.F.TE.S.; e inoltre, esclusivamente per la Biblioteca della Facoltà, contributi della Regione Sardegna e Comune di Cagliari); questa somma è da rivedere ogni tre anni, secondo il parere della Commissione di cui al n. 3.;
b.3. si impegna a sostenere eventuali spese straordinarie necessarie, sempre su proposta della Commissione di cui al n. 3;
c. a motivo della riconosciuta personalità giuridica della Facoltà Teologica è più conveniente che il contributo della Conferenza Episcopale Sarda venga distinto da quello per il Seminario Regionale, costituisca una voce propria e venga versato direttamente all’economato della Facoltà;
d. i Bilanci preventivo e consuntivo, prima di essere sottoposti alla approvazione del Consiglio di Facoltà, devono essere presentati alla Commissione di cui al n. 3, la quale fa le sue osservazioni.
7. La presente Convenzione avrà la durata di sei anni e potrà essere rinnovata o disdetta prima della scadenza, per iniziativa di una delle parti comunicata all’altra con anticipo di almeno dodici mesi dalla chiusura dell’anno accademico - la quale è fissata convenzionalmente al 30 giugno - e previo consenso della Congregazione per l’Educazione Cattolica. Eventuali modifiche potranno essere apportate con consenso bilaterale.
8. La firma della presente Convenzione è posta il 17 giugno 1999.
La Convenzione entrerà in vigore alla data della sua approvazione da parte della Congregazione per l’Educazione Cattolica[2].
✠ Ottorino Pietro Alberti
P. Vittorio Liberti S.I.
[1]In data 13 maggio 2002 è stata ratificata la cessione dei volumi di proprietà della Compagnia di Gesù alla Biblioteca della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna.
[2]La Congregazione per l’Educazione Cattolica ha ratificato la Convenzione con Prot. n. 741/79/39 del 30 settembre 1999.