Accordo tra Facoltà e Università di Cagliari
Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Cagliari e la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna
Tra l’Università degli Studi di Cagliari, rappresentata dal suo Rettore Prof. Francesco Mola, e la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, rappresentata dal suo Preside Prof. Francesco Maceri, denominate di seguito Istituzioni,
PREMESSO
che tra le due Istituzioni vige un accordo di cooperazione nei campi dell'insegnamento superiore e dello sviluppo sociale e culturale fin dal 9 febbraio 1993 e che la collaborazione è proseguita sino alla data odierna
CONSIDERATO
che nel comune intento di facilitare e sviluppare relazioni più strette nel campo dell’insegnamento superiore e dello sviluppo sociale e culturale e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’insegnamento superiore vi è la necessità di consolidare il rapporto in essere e di fissare su una base di reciprocità il quadro generale di cooperazione
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1. L’Università degli Studi di Cagliari e la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, decidono di instaurare rapporti di cooperazione nei campi dell’insegnamento superiore e dello sviluppo sociale e culturale.
Art. 2. Lo sviluppo della cooperazione tra le due Istituzioni potrà essere oggetto di programmi annuali elaborati in accordo tra le stesse.
I suddetti programmi, dal punto di vista economico, saranno sottoposti alle rispettive autorità competenti e dovranno indicare le modalità di finanziamento.
Art. 3. La cooperazione tra le due Istituzioni si svolgerà nelle seguenti forme:
– Progetti di ricerca
– Scambi di insegnanti e di studenti - gruppi di studio - mutuo riconoscimento di crediti formativi
– Organizzazione di convegni e seminari
– Servizi didattici e accesso alle biblioteche
– Viaggi di studio di interesse comune
– Ogni altra attività di comune interesse;
Art. 4. Entrambe le Istituzioni si impegnano a diffondere le informazioni sulla propria organizzazione e sui propri obiettivi in materia di insegnamento.
Art. 5. Le due Istituzioni convengono di consentire, in regime di reciprocità, agli studenti universitari di conseguire crediti seguendo corsi e superando i relativi esami presso la Facoltà Teologica. A tal fine la stessa Facoltà Teologica si impegna a individuare con precisione, sulla base delle attuali disposizioni normative, il numero di crediti da attribuire a ciascun corso. Gli insegnamenti impartiti presso la Facoltà Teologica potranno essere inseriti all’interno di specifici percorsi curriculari presso i Corsi di studio dell’Ateneo, così come insegnamenti attivati presso i Corsi di studi dell’Ateneo potranno essere inseriti all’interno di specifici percorsi curriculari presso la Facoltà Teologica.
Gli studenti iscritti ai corsi di studio dell’Università sono ammessi a frequentare insegnamenti della Facoltà Teologica. Ottenuta la valutazione positiva, previa approvazione da parte delle strutture didattiche competenti, possono acquisire fino ad un massimo di 24 CFU nell’ambito delle attività caratterizzanti, affini ed integrative o a scelta dello studente o altre.
L’avvenuto superamento dell’esame sarà certificato da un attestato contenente la denominazione dell’esame, il voto conseguito e il corrispondente numero di crediti.
Gli studenti iscritti ai Corsi di studio della Pontificia Facoltà Teologica possono frequentare insegnamenti attivati dall’Università e acquisire crediti in conformità ai propri ordinamenti.
In ogni caso le procedure relative all’acquisizione dei crediti formativi dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 270/2004 e, in particolare, dall’art. 5 dello stesso.
I procedimenti di riconoscimento dei crediti presso l’Università degli Studi di Cagliari dovranno svolgersi secondo le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti dei singoli Corsi.
Art. 6. Le due Istituzioni faciliteranno, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, lo scambio di informazioni, di documentazione, di bibliografie e di pubblicazioni.
Art. 7. Gli obiettivi potranno essere perseguiti attraverso risorse finanziarie integrate da fondi pubblici e privati, previa approvazione delle Istitutzioni medesime.
Art. 8. Le due Istituzioni, per definire i programmi da specificare in base al precedente articolo 2 e le modalità della cooperazione previste dal precedente articolo 3, faranno riferimento ad un comitato paritetico composto dal Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari (o un suo delegato) e dal Preside della Facoltà Teologica (o un suo delegato).
Art. 9. Il presente accordo avrà la durata di tre anni a far data dalla firma da parte di entrambe le Istituzioni. Alla scadenza s'intenderà automaticamente rinnovato per l'anno accademico successivo, salva disdetta da inviare almeno sei mesi prima della scadenza. Le due Istituzioni si consulteranno ogni qualvolta lo riterranno opportuno e, in particolare, per verificare periodicamente le attività portate a termine e quelle in corso di realizzazione.
Art. 10. Il presente accordo potrà essere modificato al termine di ciascun anno accademico a richiesta di una delle due Istituzioni.
Cagliari, gennaio 2022
Il Rettore della della Università degli Studi di Cagliari e il Preside Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna
(Prof.Francesco Mola) (Prof. Francesco Maceri)
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L’Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Cagliari e la Pontificia Facoltà Teologica, stipulato in data 9 febbraio 1993 e rinnovato negli anni, è espressione e frutto di un cammino contrassegnato dal dialogo, dal desiderio e dalla ricerca del confronto, nel rispetto dell’autonomia propria ad ognuna delle due Istituzioni e, soprattutto, dal reciproco riconoscimento dell'importanza del sapere e dei valori di cui le due realtà accademiche, una civile e l’altra ecclesiastica, sono portatrici.
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