Riconoscimento dei titoli accademici pontifici
TITOLI ACCADEMICI. Diplomi rilasciati dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna.
A. Gradi accademici conferiti dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna ai propri studenti:
Baccalaureato in Sacra Teologia (BA);
Licenza in Sacra Teologia (TL);
Dottorato in Sacra Teologia (TD).
B. Gradi accademici conferiti dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna agli studenti degli Istituti Superiori di Scienze Religiose ad essa collegati:
Baccalaureato in Scienze Religiose;
Licenza in Scienze Religiose.
INTESA MIUR-CEI. Qualificazione professionale dei docenti di Religione Cattolica.
A seguito dell’Intesa firmata tra il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e la Conferenza Episcopale Italiana il 28 giugno 2012 concernente i profili della qualificazione professionale degli insegnanti di Religione Cattolica, tutti gli studenti della Facoltà Teologica che intendano adire all’insegnamento della Religione Cattolica sono tenuti ad integrare i propri studi inserendo nel proprio curriculum accademico la frequenza di quattro corsi specifici: Teoria della scuola e legislazione scolastica, Pedagogia della scuola, Metodologia e didattica dell’IRC, Tirocinio didattico. I suddetti corsi si svolgono presso gli Istituti Superiori di Scienze Religiose di Cagliari e di Sassari / Tempio-Ampurias Euromediterraneo collegati a questa Facoltà.
RICONOSCIMENTO AGLI EFFETTI CIVILI IN ITALIA DEI TITOLI ACCADEMICI ECCLESIASTICI
I titoli accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato in Sacra Teologia e quelli di Baccalaureato e Licenza in Scienze Religiose rilasciati dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna sono di diritto pontificio. La Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna figura nell’elenco delle Facoltà e delle Università Ecclesiastiche autorizzate dalla Santa Sede, conformemente all’art. 40 del Concordato Lateranense firmato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana. I titoli pontifici sono riconosciuti in tutta Europa dalla Convenzione di Lisbona (11 aprile 1997), ratificata dallo Stato Italiano con la legge n. 148 (11 luglio 2002); lo Stato Vaticano ha aderito anche alla Dichiarazione di Bologna (2003) per un ulteriore riconoscimento europeo dei titoli. Agli effetti civili i titoli rilasciati dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna hanno valore secondo i Concordati, le Legislazioni vigenti nei vari Stati, e le norme particolari delle singole Università o Istituti Universitari. La situazione oggi vigente in Italia, salvi sempre i poteri discrezionali dei singoli Consigli di Facoltà degli Atenei e Istituti Universitari, è la seguente: «I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato» (art. 10, 2 della Legge 25.III.1985, n. 121, pubblicata nel Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 85 del 10 aprile 1985). Con Decreto del Presidente della Repubblica, 2 febbraio 1994, n. 175, viene approvata l’Intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici («Gazzetta Ufficiale» n. 62 del 16.3.1994). Pertanto (art.2) «I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art. 1 [Teologia e Sacra Scrittura, N.d.R] conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario [l’attuale laurea.dell’ordinamento accademico italiano, N.d.R] e come laurea [l’attuale laurea magistrale dell’ordinamento accademico italiano, N.d.R]».
Con Decreto del Presidente della Repubblica, 27 maggio 2019, n. 63, viene data piena e intera esecuzione allo scambio di Note Verbali tra l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - intervenuto in data 13 febbraio 2019, concernente il riconoscimento dei titoli accademici conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10.7.2019). Pertanto (art. 1) «Le Parti concordano nel considerare discipline ecclesiastiche, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, n. 2, comma 1, dell’Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, a integrazione dello scambio di Note Verbali del 1994, oltre alla teologia e alla sacra scrittura, anche il diritto canonico, la liturgia, la spiritualità, la missiologia e le scienze religiose». Inoltre (art. 2) «I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come laurea e laurea magistrale con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale».
Il titolo accademico di Licenza in Scienze Religiose (precedentemente denominato Laurea Magistrale in Scienze Religiose) è riconosciuto valido ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica secondo le norme dell’Intesa MIUR - C.E.I. del 28 giugno 2012. I titoli accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato in Sacra Teologia sono riconosciuti validi ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica secondo le nuove norme dell’Intesa tra M.P.I. - C.E.I. A seguito poi dell’Intesa MIUR - C.E.I. del 28 giugno 2012, nel curriculum degli studi, dovranno risultare anche i corsi di: Pedagogia della scuola, Metodologia e didattica dell’insegnamento - laboratorio, Metodologia e didattica dell’insegnamento - tirocinio, Teoria della scuola e legislazione scolastica.
La Licenza e il Dottorato in Sacra Teologia sono riconosciuti validi, se vidimati dalle competenti Autorità Ecclesiastiche e Civili, per:
1. l’immatricolazione nelle Università e Istituti Universitari statali e liberi. Ai fini di esenzioni da frequenze e abbreviazioni di corsi universitari, a discrezione delle Autorità Accademiche, anche i certificati originali degli
studi compiuti devono essere preventivamente vidimati e legalizzati Circolare M.P.I. del 2-10-1971, n. 3787);
2. L’Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Medie di 1° grado, meramente private, o legalmente riconosciute, o pareggiate, dipendenti o meno da Enti Ecclesiastici o Religiosi. Tale riconoscimento viene
concesso, mediante la Dichiarazione Ministeriale di Equipollenza al titolo statale, a coloro che hanno superato, con esito positivo, due esami: uno di Italiano e uno di Storia civile, presso una Facoltà o Istituto Universitario statale o libero (art. 7 del R.D. del 6-5-1925, n. 1084).
3. L’ammissione ai Concorsi-Esami di Stato per il conseguimento dell’Abilitazione o Idoneità all’insegnamento nelle Scuole o Istituti, parificati o pareggiati di istruzione Media di 1° e 2° grado, dipendenti da Enti Ecclesiastici o Religiosi, relativamente a quelle discipline per le quali sono richieste le Lauree in Lettere o in Filosofia conseguite presso le Università statali o libere (art. 31 della Legge 19-1-1942, n. 86)
4. L’esercizio provvisorio dell’insegnamento nei tipi e gradi di scuola di cui sopra (n. 3), in attesa del conseguimento delle corrispondenti abilitazioni per Esami di Stato (Nota Ministeriale del 5-12-1958 e successive estensioni: n. 411 del 10-11-1964; n. 498 del 29-11-1965; n. 429 del 15-11-1966).
5. La partecipazione a Concorsi dove è richiesta una Laurea o Laurea Magistrale senza specificazione di disciplina.
Lo studente che intende ottenere il riconoscimento civile del titolo accademico conseguito in Teologia (Baccalaureato e Licenza) e in Scienze Religiose (Baccalaureato o Laurea, Licenza o Laurea magistrale) deve presentare domanda, accompagnata da documentazione richiesta, presso il MIUR per la procedura di verifica e riconoscimento dei titoli.
Alla Segreteria va richiesta la seguente documentazione:
- Per il Baccalaureato in Teologia e per il Baccalaureato (in precedenza Laurea) in Scienze religiose da riconoscere come Laurea: certificato degli esami sostenuti con evidenza di almeno 180 crediti; diploma supplement;
- per la Licenza in Teologia e la Licenza in Scienze Religiose (precedentemente Laurea magistrale in Scienze religiose) da riconoscere come Laurea magistrale: certificato degli esami sostenuti con evidenza di almeno 120 crediti; diploma supplement.